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![]() POTERE ESECUTIVO Potere di iniziativa dello stato in esecuzione delle decisioni politiche e legislative. Negli stati assoluti di età moderna apparteneva al sovrano e nelle monarchie costituzionali era da questi temporaneamente delegato al primo ministro. Nelle liberaldemocrazie di età contemporanea, in omaggio al fondamentale principio della divisione dei poteri e della distinzione degli organi istituzionali in legislativi, amministrativi e giurisdizionali, è esercitato dal governo, che ne risponde al cospetto del parlamento e dei cittadini, in occasione delle elezioni generali. Lo Statuto albertino recitava: al re solo appartiene il potere esecutivo. La Costituzione della Repubblica italiana (1948) prevede invece che il governo, nominato dal presidente della repubblica, debba godere della fiducia delle camere. Il presidente del consiglio dei ministri, inoltre, dirige la politica generale del governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. Forme di "interferenze funzionali" fra i vari poteri e organi dello stato sono inevitabili e frequenti anche nelle moderne democrazie; è chiaro, tuttavia, che una distinzione di massima fra esecutivo, legislativo e giudiziario ha senso solo in un contesto istituzionale caratterizzato da un'organizzazione della vita civile in senso liberale. |
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